Art. 1
È costituita tra i citati signori/e, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, una associazione civile non riconosciuta denominata “SOCIETÀ NAZIONALE HARRY POTTER ITALIA“. L’associazione ha sede a Bologna, via San Donato 38.

Art. 2
L’Associazione è senza fine di lucro e gli scopi istituzionali della stessa sono:
a) lo studio del mondo di Harry Potter nella sua globalità, considerando le implicazioni di carattere sociale, educativo e didattico oltre che artistico, evidenziando i suoi rapporti con la contemporaneità come anche la continuità con i mille rivoli della storia e della tradizione europea in esso riconoscibili;
b) un’azione di sensibilizzazione sociale con lo scopo di diffondere i risultati degli studi di cui al punto a), utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione oggi accessibili;
c) la promozione di studi, inchieste ed esperienze artistiche sugli argomenti di cui al punto a);
d) l’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche di carattere internazionale, su quanto previsto dalle finalità di codesta associazione.

Art. 3
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote dei soci fondatori, dalle quote di ammissione dei nuovi soci e dalle quote annuali dei sostenitori;
b) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti di persone ed enti vari;
c) da proventi residuanti dall’attività dell’Associazione;
d) da rendite di eventuali beni che saranno acquistati dall’Associazione.

Art. 4
Le quote annuali dei soci saranno fissate di anno in anno dal consiglio direttivo.

Art. 5
L’anno sociale decorre dall’1 (uno) novembre e termina il 31 (trentuno) ottobre dell’anno successivo.

Art. 6
Il consiglio direttivo dovrà presentare ogni anno un bilancio da sottoporre all’assemblea.

Art. 7
Sono soci fondatori i soci che hanno costituito l’Associazione.
Possono entrare a far parte dell’Associazione come
• soci ordinari i cultori delle materie di cui al capo a) Art. 2, previa domanda e presentazione di almeno due soci fondatori e accettazione all’unanimità da parte del consiglio direttivo;
• soci collaboratori, coloro che, previa domanda, chiedano di partecipare alle attività dell’Associazione, limitatamente ad un anno solare, da rinnovarsi eventualmente ogni anno;
• In caso di aspiranti soci minori d’età, la domanda di ammissione deve essere controfirmata dal genitore che esercita la patria potestà.

Art. 8
Organi dell’Associazione sono:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio direttivo.

Art. 9
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sei componenti, a seconda delle deliberazioni dell’Assemblea, costituito inizialmente dai soci fondatori e successivamente da componenti eletti dall’assemblea fra soci ordinari. Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio direttivo.

Art. 10
I Consiglieri restano in carica senza limite di durata.

Art. 11
Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario – Tesoriere.

Art. 12
Vengono nominati, ai sensi del precedente articolo 11, i componenti del consiglio direttivo, attualmente composto da quattro membri:
1) dott.ssa Laura Faggioli, sopra nominata, Presidente;
2) Barbara Paoletti, sopra nominata, Vice Presidente;
3) dott. Roberto Amadi, sopra nominato, Segretario – Tesoriere.

Art. 13
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
Il consiglio direttivo promuove l’attività dell’Associazione secondo il presente atto costitutivo, prende tutte le decisioni ordinarie e straordinarie riguardanti la vita dell’Associazione, ne determina i compiti e ne regola l’attività.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio, verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

Art. 14
Il Consiglio direttivo può designare, all’interno o fuori del proprio ambito, uno o più responsabili cui affidare l’esecuzione delle proprie deliberazioni, nonché la gestione di una parte dell’attività dell’Associazione.

Art. 15
I soci convocati in assemblea dal Consiglio direttivo, nella sede dell’Associazione o altrove, mediante comunicazione scritta diretta a ciascuno di loro, oppure mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Art. 16
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci fondatori ed i soci onorari.

Art. 17
L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
L’Assemblea nomina altresì un segretario. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale su apposito libro.

Art. 18
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 19
Per le proposte di modifica dell’Atto Costitutivo da sotto porre all’Assemblea occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Art. 20
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo con voto favorevole dei due terzi dei partecipanti all’Assemblea.

Art. 21
In caso di scioglimento il Consiglio direttivo delibera circa la devoluzione di tutte le attività dell’Associazione.

Art. 22
Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni di Legge in materia

I signori/e sopra nominati approvano e sottoscrivono.
Il presente Atto consta di due (2) fogli dei quali una pagina occupata interamente e l’altra fino a questo punto.

Bologna, 16 settembre 2005

Roberto Amadi
Barbara Paoletti
Laura Faggioli
Valentina Amadi



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